28 gennaio 2016

Stabilità 2016: l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Memory n. 24 del 28.01.2016 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per il 2016) il legislatore ha reintrodotto la procedura agevolata di estromissione dei beni d’impresa. L’istituto ha ad oggetto i beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale e consente di applicare, sulle plusvalenze latenti (fino a concorrenza del valore normale o catastale), un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP dell’8%. La procedura, applicabile ai soli imprenditori individuali, deve essere distinta dall’agevolazione sulle assegnazioni/cessioni dei beni d’impresa, che come noto ricomprende nell’ambito di applicazione anche società e professionisti. Con riferimento ai requisiti per l’accesso al regime di estromissione agevolata si segnala che i beni immobili oggetto dell’estrazione devono essere posseduti al 31.10.2015 e a tale data presentavano il requisito della strumentalità (sia per natura, sia per destinazione). Rimangono pertanto esclusi gli immobili merce e patrimoniali. L’estromissione deve essere effettuata entro il prossimo 31.05.2016 e gli effetti retroagiscono al 01.01.2016. Con riferimento ai versamenti, l’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30.11.2016 e per la rimanente quota entro il prossimo 16.06.2017.
Categorie:Imposte e Tasse  –  Legge di Stabilità
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