9 gennaio 2023

STS: estensione obbligo al commercio al dettaglio di materiale per ottica

Memory n. 01 del 09.01.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28.11.2022, pubblicato in GU del 09.12.2022, viene esteso l’obbligo di invio delle spese al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito “STS”) agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in anagrafe tributaria co il codice ATECO (primario o secondario) 47.78.20 – Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia. L’obbligo, si precisa, riguarda i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a decorrere dallo scorso 01.01.2022. Ricordiamo che prima di tale decreto l’obbligo di invio dei dati si riferiva solamente agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute prevista dal D.Lgs. n. 46 del 24.02.1997. Per le operazioni dell’anno 2022 l’invio dei dati dovrà essere effettuato entro il 31.01.2023, mentre per le spese sostenute dal 01.01.2023 troveranno applicazione i termini ordinari, ovvero la comunicazione con cadenza mensile entro la fine del mese successivo. Ricordiamo che con il decreto 16.07.2021 il Ministero dell’Economia ha ampliato i soggetti obbligati all’invio al sistema STS dei dati relativi alle spese sanitarie comprendendo nell’ambito di applicazione i soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.03.2018, ovvero dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logipedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia (elencazione non esaustiva). Segnaliamo inoltre che con la risoluzione n. 22/E del 23.05.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione al regime sanzionatorio applicabile in caso di omesso, tadivo o errato invio dei dati al sistema tessera sanitaria (STS). Come noto, in caso di omessa, tardiva o errata tramissione dei dati si applica una sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, nel limite massimo di 50.000 euro con la possibilità, nel caso di errata comunicazione dei dati, di disapplicare la sanzione qualora vengano trasmessi i dati corretti entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Se la comunicazione viene trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro. Con la citata risoluzione viene specificato che la “comunicazione” su cui viene calcolata la sanzione deve considerarsi riferita ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al sistema STS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. Sostanzialmente, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa senza possibilità di applicare il cumulo giuridico. Viene inoltre specificato che ai fini del versamento della sanzione può essere utilizzato il ravvedimento operoso, applicando le ulteriori riduzioni previste dall’istituto (1/9 per le regolarizzazioni intervenute entro 90 giorni ed 1/8 per le regolarizzazioni intervenute entro 1 anno).
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