26 luglio 2017

Studi di settore: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 232 del 26.07.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 13.07.2017 ha fornito numerosi chiarimenti relativamente all’applicazione degli studi di settore. Con riferimento a territorialità e indicatori di coerenza la circolare segnala: i) l’aggiornamento dei criteri attraverso cui differenziare l’applicazione degli Studi di settore sulla base della realtà economica in cui opera l’impresa o il professionista (con riferimento a reddito medio imponibile ai fini IRPEF, retribuzioni, quotazioni immobiliari, canoni di colazione immobili ecc.); ii) per effetto della revisione degli Studi, l’esito della coerenza verrà reso anche con riferimento all’indicatore “Margine per addetto non dipendente”. Circa i modelli, invece, si assiste ad un netto taglio degli adempimenti con la riduzione delle informazioni richieste (5.200 righi in meno) e alla riduzione del numero degli studi di settore. Le cause di esclusione, a differenza di quanto avveniva negli anni precedenti, dovranno essere indicate analiticamente utilizzando i codici da 12 a 15 ma non esonereranno il contribuente dalla presentazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (fatta eccezione per le zone colpite dal terremoto). Con riferimento al regime premiale, si segnala che tenuto conto dei risultati raggiunti nel periodo 2011-2015, sono stati confermati, per il 2016, gli stessi criteri adottati per il periodo precedente. Ricordiamo, infine, che l’istituto è destinato a cedere il passo, a decorrere dal prossimo anno, agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale ISA (previsti dall’articolo 9 bis del DL n. 50 del 24.04.2017) che modificano radicalmente (ma non escludono) l’applicazione degli indicatori sintetici rispetto all’uso degli stessi effettuato con gli studi di settore.
Categorie:Studi di Settore
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