31 gennaio 2012

Trasferimento d’azienda all’estero: le novità del DL n. 1/2012

Memory n. 41 del 31.01.2012 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 91 il DL n. 1/2012 ( così detto decreto liberalizzazioni), pubblicato in data 24.01.2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 19 e in attesa di conversione in legge, il legislatore ha approvato nuove disposizioni in materia di trasferimento di azienda all’estero. Come noto, l'exit tax – ovvero l’istituto previsto dall'articolo 166 del Dpr 917/1986 (TUIR) – prevede che il trasferimento all’estero della residenza di un’impresa, che comporta la perdita della residenza ai fini delle imposte dirette, costituisce realizzo, a valori normali, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale trasferito, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La norma trova applicazione anche nel caso e nel momento in cui i beni confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato vengano successivamente distolti. Al riguardo, ricordiamo che per evitare che l’Italia venga sottoposta a procedure d’infrazione, era stata teorizzata la modifica della disciplina della tassazione per i contribuenti che chiudono un’attività per aprirne un’altra entro il territorio comunitario. Con l’articolo 91 del DL n. 1/2012 è stato eliminato il “realizzo sistematico”, previsto dalla descritta disciplina del trasferimento d’azienda, attraverso l’introduzione all’articolo 166 del TUIR del comma 2-quater, secondo cui i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in paesi “white list”, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.
Categorie:DL Liberalizzazioni  –  Redditi d'impresa
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