11 novembre 2022

Trust, titolari effettivi e titolari di poteri: i chiarimenti dell’Agenzia sul monitoraggio fiscale

Memory n. 186 del 11.11.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 34/E del 20.10.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la disciplina fiscale dei trust, aggiornando il precedente orientamento e recependo gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Tra i vari chiarimenti forniti, l’Agenzia ha inoltre specificato dettagliatamente gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai trust ed ai soggetti collegati, ovvero titolari effettivi, titolari di poteri di rappresentanza direzione ed amministrazione. In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività detenute all’estero e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi residenti. L’obbligo viene meno nel caso in cui vi siano soggetti residenti titolari effettivi dell’intero patrimonio ovvero nel caso in cui le attività siano detenute per il tramite di una società fiduciaria italiana. Con riferimento ai titolari di interessi successivi, ovvero coloro che potrebbero diventare beneficiari solo al venire meno dei beneficiari, l’Agenzia specifica che non possono ritenersi titolari effettivi ai fini del monitoraggio fiscale, fatta eccezione nel caso in cui abbiano diritto a redditi o attribuzioni patrimoniali. Con riferimento a trustee, diponente e guardiano, l’Agenzia ritiene che la detenzione non possa configuasi qualora una persona sia chiamata ad operare su di un conto estero per operazioni indicate dallo stesso titolare del conto che, per loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto oppure quando la delega riguardi un rapporto che è oggettivamente escluso dal monitoraggio fiscale.
Categorie:Adempimenti
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