4 novembre 2015
Versamento II acconto imposte in presenza di operazioni straordinarie e casi particolari
Memory n. 318 del 04.11.2015 a cura della Redazione
In presenza di operazioni straordinarie (es. fusione, scissione, trasformazione, conferimento d’azienda, liquidazione, fallimento), la determinazione e il versamento degli acconti presentano alcune peculiarità. Regole particolari valgono anche nell’ipotesi di chiusura anticipata dell’esercizio sociale (nel caso di società). Si supponga, infatti, che una società di capitali deliberi la chiusura anticipata al 31 dicembre dell'esercizio sociale (che va dal 1° maggio al 30 aprile) per diventare soggetto “solare”. In tale ipotesi, si crea in via transitoria un periodo d'imposta di durata inferiore a 12 mesi (1° maggio - 31 dicembre). Ai fini del versamento della seconda rata degli acconti IRES e IRAP, non essendoci un “undicesimo mese dell'esercizio”, si potrebbe sostenere che il secondo acconto non sia dovuto, per effetto della minor durata del periodo d'imposta, venendo a mancare l'elemento temporale; eventuali conguagli rispetto al primo acconto avverrebbero quindi in sede di versamento del saldo del periodo d'imposta 1° maggio - 31 dicembre. Se, invece, in via prudenziale, si vuole comunque procedere al versamento del secondo acconto IRES/IRAP, non sembra sostenibile individuare il relativo termine nel 31 marzo dell'anno successivo, in quanto a tale data si è già nel periodo d'imposta successivo e si esulerebbe quindi dal concetto di versamento in “acconto”, cioè che avviene durante il periodo d'imposta di competenza; interpretando estensivamente la nozione di “undicesimo mese” dell'esercizio come “penultimo mese” prima della chiusura dell'esercizio di competenza, il secondo acconto dovrebbe quindi essere versato entro il 30 novembre.
Categorie:Imposte e Tasse – Operazioni straordinarie
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