22 giugno 2012

Versamento IMU in ritardo: le possibili soluzioni

Memory n. 263 del 22.06.2012 a cura di Francesca Marzia

È scaduto in data 18 giugno 2012 il termine per il versamento della prima rata dell'IMU. Coloro che non avessero versato in tutto o in parte l'importo dovuto (considerate le tante novità, rendite catastali, moltiplicatori, aliquote differenziate, calcolo delle detrazioni e maggiorazioni per figli a carico) hanno, comunque, un anno di tempo per ravvedersi e ottenere così un significativo sconto della sanzione altrimenti applicabile, sempreché il Comune non arrivi nel frattempo a contestare il mancato pagamento dell’imposta. In quest’ultimo caso, o decorsi i 12 mesi concessi per il ravvedimento, scattano le sanzioni in misura piena, pari al 30% dell’imposta non versata più gli interessi di mora fino al 5,5% su base annua. Tuttavia, come appena anticipato, i ritardatari, che non sono arrivati puntuali alla scadenza, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso che può avvenire nei seguenti termini: i) nei primi 14 giorni successivi al 18.6.2012 (ovvero sino al 2.7.2012), versando una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; ii) nel periodo compreso tra il quindicesimo (3.7.2012) e il trentesimo (18.7.2012) giorno successivo al 18.6.2012, versando la sanzione ridotta al 3%; iii) nel periodo che va dal 19.7.2012 al 17.6.2013, pagando una sanzione ridotta al 3,75%. Il perfezionamento del ravvedimento implica il contestuale versamento, mediante modello F24, dell'imposta non versata alla scadenza, della sanzione ridotta nelle misure anzidette e degli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull'ammontare dell'imposta per cui ci si ravvede. Come precisato dall’Amministrazione finanziaria (R.M. 35/E del 12 aprile 2012) in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato. Vale a dire che, sul modello F24, sanzioni e interessi non devono essere evidenziati a parte e si sommano, invece, in un unico rigo insieme all’IMU per cui ci si ravvede, utilizzando il codice tributo che le è proprio.
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