15 gennaio 2013

Approvato il decreto sul “nuovo” redditometro

Daily news N. 11 del 15.01.2013 a cura di Alfio Cissello e Antonella Gemelli

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Come annunciato molte volte dai vertici dell’Agenzia delle Entrate, il “nuovo” redditometro ha visto la luce: nella Gazzetta ufficiale dello scorso 4 gennaio 2013, infatti, è stato pubblicato il decreto 24 dicembre 2012, relativo alla modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Ora, è finalmente possibile sapere in che modo gli uffici finanziari potranno contestare al contribuente che il suo tenore di vita non è coerente con il reddito dichiarato. In linea generale, il nuovo strumento consente di ricostruire il reddito delle persone fisiche prendendo come riferimento le spese sostenute del corso dell’anno, e tale dato lo si ricava sia dalle informazioni presenti nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria sia dalle spese medie che risultano dalle indagini ISTAT. Oltre alle spese, viene dato rilievo agli incrementi patrimoniali, al netto, però, dei mutui/finanziamenti e dei disinvestimenti effettuati nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti. Rimane ovviamente ferma la facoltà di prova contraria: il contribuente, oltre al possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, può altresì dimostrare il diverso ammontare della spesa attribuita tramite il “redditometro”. Con il presente intervento si intende effettuare una prima analisi del Decreto del Ministero delle Finanze del 24.12.2012. Sulla base di quanto individuato dal Decreto circa il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito, in attesa, comunque, di sapere quali voci di spesa, oltre a quelle per le quali l’Ufficio dispone del relativo ammontare sostenuto, saranno attribuite al contribuente, si propone un esempio di come potrebbe essere accertato il reddito del soggetto sottoposto ad accertamento.
Categorie:Ravvedimento
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