7 marzo 2011

Commercio internazionale: i nuovi Incoterms 2010 in vigore dal 1 gennaio 2011

Daily news N. 66 del 07.03.2011 a cura di Giovanni Zangrilli

Commercio internazionale: i nuovi Incoterms 2010 in vigore dal 1 gennaio 2011 - Daily news N. 66 del 07.03.2011 a cura di Giovanni Zangrilli€ 6,00

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Gli Incoterms, forma contratta di “ International Commercial Terms”, sono delle clausole contrattuali, sinteticamente contraddistinte con sigle di tre lettere, che vengono utilizzate allo scopo di fornire un insieme di regole, internazionalmente riconosciute, che permettano un’esatta interpretazione dei termini commerciali più comunemente utilizzati, così da fornire il necessario strumento operativo alle parti per l’interpretazione uniforme, costante e autentica, dei termini mercantili afferenti al trasferimento fisico delle merci nelle transazioni internazionali. Il tutto al fine di: evitare interpretazioni soggettive e particolari, di definire il metodo di trasporto e le differenti responsabilità in capo alle parti contraenti durante il trasferimento, nonché individuare l’esatto momento in cui avviene il passaggio di proprietà delle merci stesse, pur non essendo quest’ultimo il loro scopo precipuo. Gli Incoterms si limitano a disciplinare i diritti e le obbligazioni relative a un contratto di compravendita di “beni materiali”, non disciplinando quelli “immateriali” (ad es. software). Gli stessi, inoltre, definiscono le obbligazioni del cedente e del cessionario, non anche rapporti diversi che eventualmente, per la stessa transazione, vengano a instaurarsi con altri soggetti che non vi partecipano. La Camera di Commercio Internazionale, fin dalla sua creazione, rendendosi conto di quanto una compravendita fra soggetti appartenenti a Paesi diversi potesse essere complessa e articolata, in considerazione delle diversità linguistiche e dei diversi ordinamenti giuridici, si impegnò affinché venisse riconosciuto un ruolo importante agli “usi” nel commercio internazionale, riuscendo a far sì che la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1990 riconoscesse, con l’articolo 9, che nei contratti di compravendita internazionale le parti, salvo che non manifestino una volontà contraria, rimanessero vincolati a qualsiasi “uso” internazionale, diffusamente osservato di cui erano, o avrebbero dovuto, essere a conoscenza. L’uso delle clausole Incoterms, non avendo le stesse valore normativo e non assumendo efficacia giuridica, è comunque facoltativo e, conseguentemente, le parti possono adottarle o meno. Chi vuole avvalersene deve farne però esplicito riferimento nel contratto. Se adottate danno, come prima detto, ai contraenti in caso di un’eventuale lite e/o contenzioso la certezza della loro univoca interpretazione. In Italia gli Incoterms sono inseriti nelle raccolte provinciali degli “usi” delle Camere di Commercio. La codifica degli Incoterms, che risale al 1936, fu opera della Camera di Commercio Internazionale di Parigi; successivamente, stante la continua evoluzione della prassi mercantile, delle tecniche di trasporto e dell’avvento dell’elettronica, che ha sostituito la precedente documentazione cartacea, gli stessi sono stati oggetto nel corso degli anni (1953, 1967, 1980, 1990, 2000) di varie modifiche ed integrazioni. Quelli attualmente in vigore risalgono al 2010 e sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2011. Ciò non comporta però che le parti non possano comunque far riferimento a clausole superate e/o non più riscontrabili in tale ultima edizione, purché indichino nei loro contratti a quale fonte intendano riferirsi (ad es. FOB Incoterms 1990).
Categorie:Contratti  –  Varie
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