26 febbraio 2018

Concordato “in bianco”, effetti da valutare preventivamente

Daily news n. 36 del 26.02.2018 a cura di Michele Bana

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L’imprenditore commerciale “fallibile”, che si trovi in stato di crisi, può depositare in Tribunale un ricorso per concordato preventivo, riservandosi di presentare successivamente il piano e la proposta, entro il termine fissato con decreto dall’autorità giudiziaria: questo provvedimento può, inoltre, già nominare il commissario giudiziale, incaricato di verificare se l’imprenditore in stato di crisi ha posto in essere una delle condotte previste dall’art. 173 del RD 267/42. Durante tale periodo, il debitore può beneficiare del divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori, ma deve assolvere gli obblighi informativi periodici, e può anche decidere di depositare un’istanza per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, raggiunta con i creditori rappresentanti almeno il 60% delle proprie passività.
Categorie:Procedure Concorsuali
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