7 ottobre 2021

Conferimento seguito da cessione: impossibile riqualificare l’atto

Daily news n. 157 del 07.10.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

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Con sentenza n. 24647 del 13.09.2021 la Cassazione ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate, fondandosi sull’articolo 20 TUR, non ha la possibilità di riqualificare in cessione di azienda l’atto di conferimento seguito da cessione di partecipazioni. Viene confermata, quindi, la linea già definita dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 158/2020, secondo cui viene affermata la natura di imposta d’atto dell’imposta di registro, sancendo che gli atti portati alla registrazione devono essere interpretati sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto. La pronuncia, come noto, fa riferimento ad un punto di diritto estremamente dibattuto, nonostante l’unanimità delle pronunce a favore del contribuente. Ricordiamo che la riqualificazione degli atti di conferimento e successiva cessione ha potuto contare, nel tempo, di un orientamento della Cassazione particolarmente “compatto”, a fronte del quale l’Agenzia delle Entrate ha persino ritenuto, con la risoluzione n. 97/E/2017, di poter affermare contemporaneamente i) l’irrilevanza di tali operazioni in termini di abuso del diritto sulle imposte sui redditi e ii) la loro abusività / elusività in termini di imposta di registro. La soluzione a questo punto controverso è stata fornita dall’articolo 1, comma 87, legge n. 205 del 27.12.2017, con cui il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni al fine di chiarire i limiti e l’ambito di applicazione dell’articolo 20 TUR in materia di riqualificazione degli atti soggetti ad imposta di registro. Come anticipato sopra la norma ha consentito negli anni numerose rettifiche in sede di liquidazione dell’imposta di registro riferita alle operazioni di conferimento e successiva cessione (rispetto alle quali il TUIR prevede una clausola antielusiva espressa). Per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’articolo 20 viene integrato al fine di precluderne l’utilizzo ai fini della rettifica/liquidazione dell’imposta, stabilendo che gli atti devono essere interpretati sulla base dei soli elementi desumibili dal contenuto, con espressa esclusione di atti collegati o elementi extra-testuali. Contestualmente, l’articolo 53-bis del TUR è stato integrato al fine di prevedere l’applicazione della disciplina anti abuso (ci si riferisce all’articolo 10 bis della legge n. 212/2000) anche all’imposta di registro.
Categorie:Accertamento
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