18 aprile 2016
Credito Iva trimestrale, nuovo modello per rimborso e compensazione
Daily news n. 75 del 18.04.2016 a cura di Michele Bana
Credito Iva trimestrale, nuovo modello per rimborso e compensazione - Daily news n. 75 del 18.04.2016 a cura di Michele Bana | € 6,00 + IVA |
L’eccedenza detraibile infrannuale può essere richiesta a rimborso, o per l’utilizzo in compensazione, qualora ricorrano le condizioni individuate dall’art. 30, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972 – riguardanti il rimborso annuale (aliquota media, operazioni non imponibili, acquisto di beni ammortizzabili, prestazioni di servizi non soggette ad Iva e contribuenti non residenti) – con le limitazioni stabilite dal successivo art. 38-bis, co. 2, del Decreto Iva. La relativa istanza, in presenza dei relativi presupposti, deve essere presentata, in via telematica, con il modello IVA TR, recentemente approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 42623/2016: nel caso di domanda di utilizzo in compensazione per un ammontare superiore ad euro 5.000, il credito trimestrale è spendibile a partire dal 16 del mese successivo a quello di trasmissione della richiesta. L’esecuzione del rimborso è libera sino ad euro 15.000, ovvero non prescrive particolari adempimenti, mentre per importi superiori è richiesta l’apposizione del visto di conformità – o l’alternativa sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di specifici requisiti patrimoniali: in mancanza, è obbligatoria la prestazione della garanzia.
Categorie:Iva – Rimborso
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