11 settembre 2019

Il piano attestato di risanamento

Daily news n. 153 del 11.09.2019 a cura di Michele Bana

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L’imprenditore in stato di crisi può superare la situazione di difficoltà aziendale tramite un documento redatto dall’organo di gestione, ed asseverato da un professionista indipendente, senza dover ricorrere ad una procedura concorsuale, né sottostare al controllo del tribunale. Il piano di risanamento può essere adottato anche dall’impresa in liquidazione, se è finalizzato alla revoca di tale stato, e consente di accedere ad alcuni benefici significativi: ad esempio, l’esonero da alcuni reati di bancarotta e dall’azione revocatoria fallimentare degli atti compiuti in esecuzione del piano, nonché la possibilità di assoggettare ad una disciplina fiscale speciale le eventuali sopravvenienze attive da riduzione dei debiti. Questo strumento non consente, tuttavia, di usufruire di alcuni vantaggi riservati all’accordo di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo, come il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nel patrimonio, la formulazione della proposta di transazione fiscale e contributiva di cui all’art. 182-ter del RD 267/42, e la sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione. La relativa disciplina ha recentemente formato oggetto di una modifica normativa, ad opera del D.Lgs. 14/2019, le cui disposizioni saranno, tuttavia, applicabili soltanto dal 15.8.2020: nel frattempo, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel RD 267/42 (c.d. Legge Fallimentare).
Categorie:Procedure Concorsuali
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