22 febbraio 2017
Imprenditori semplificati e regime per cassa, chiarimenti TELEFISCO 2017
Daily news n. 32 del 22.02.2017 a cura di Michele Bana
Imprenditori semplificati e regime per cassa, chiarimenti TELEFISCO 2017 - Daily news n. 32 del 22.02.2017 a cura di Michele Bana | € 6,00 + IVA |
L’art. 1, co. 17 – 23, della L. 11.12.2016, n. 236 ha modificato la disciplina di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata (art. 66 del DPR 22.12.1986, n. 917), rilevante anche ai fini IRAP, introducendo un regime improntato al principio di cassa: permane, tuttavia, il criterio della competenza per diversi componenti di reddito, come le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, le spese per prestazioni di lavoro, le quote di ammortamento e i canoni di leasing finanziario. Nel primo anno di applicazione del nuovo regime, il reddito è diminuito delle rimanenze finali che hanno concorrono alla formazione del reddito del precedente periodo d’imposta: tale previsione non riguarda esclusivamente le rimanenze di beni fungibili, ma anche quelle dei servizi in corso di esecuzione (art. 92, co. 6, del DPR 917/1986) e delle opere di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR) e le rimanenze dei titoli di cui all’art. 94 del TUIR.Gli imprenditori in contabilità semplificata sono, inoltre, tenuti ad istituire il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, salvo che si avvalgano della facoltà di integrare i registri IVA – evidenziando l’ammontare complessivo non incassato o pagato delle operazioni attive e passive registrate nel corso dell’anno – ovvero esercitino l’opzione triennale per la sola tenuta dei registri IVA prevista dall’art. 18, co. 5, del DPR 29.9.1973, n. 600.
Categorie:Regimi contabili
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