4 febbraio 2011

La contribuzione dei soci di Srl: valutazione di convenienza da fare di volta in volta

Daily news N. 32 del 04.02.2011 a cura di Ivana Rinaldi

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La sentenza di Cassazione n. 3240 emessa il 12 Febbraio 2010 sembrava aver chiarito finalmente il funzionamento della contribuzione relativa a quei soci di società a responsabilità limitata che lavorano all'interno della propria azienda, quando la Manovra Tremonti (D.L. 78/2010) ha capovolto la situazione imponendo al socio una doppia tassazione INPS nel caso in cui presti la propria opera nell'azienda e indipendentemente dal fatto che ne percepisca gli utili. Il caso più comune è quello in cui il socio eserciti l'attività di amministratore, in tale situazione è tenuto alla iscrizione sia alla gestione separata e che alla gestione commercianti dell'INPS. Se a questa tassazione si aggiunge quanto previsto ai fini IRPEF, la tassazione dei singoli soci diventa davvero onerosa. I soci che desiderino subire, quanto meno, una tassazione equa che non li impoverisca ma che rispetti il principio costituzionale di partecipazione alla spesa pubblica in base "alla propria capacità contributiva", all'inizio di ogni anno devono necessariamente elaborare una pianificazione che tenga presente il risultato previsto per l'esercizio futuro e in base a quello decidere quanto ripartire come compenso e quanto percepire come utile a fine esercizio, sempreché la società riesca a realizzare un utile. La doppia iscrizione colpisce dunque il socio lavoratore, ma quando un socio può definirsi lavoratore? L’INPS ha chiarito che “è iscrivibile il socio (di società a responsabilità limitata) che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale”. Scopo del presente intervento è chiarire che non esiste una regola precisa che identifichi a priori qual è il punto di equilibrio tra reddito percepito come amministratore piuttosto che come dipendente e reddito percepito come utile, volta per volta in base alle informazioni disponibili occorre effettuare una valutazione di convenienza.
Categorie:Contributi Previdenziali
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