10 novembre 2015

Nuovi chiarimenti in materia di rimborsi IVA

Daily news n. 208 del 10.11.2015 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Nuovi chiarimenti in materia di rimborsi IVA - Daily news n. 208 del 10.11.2015 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca€ 8,00

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L'Agenzia delle Entrate, con la recente circolare n. 35 del 27.10.2015, ha fornito chiarimenti in materia di rimborsi IVA, a seguito delle modifiche apportate all'art. 38-bis del DPR 633/72 da parte del DLgs. 175/2014. In particolare, l'Agenzia riconosce la possibilità di presentare dichiarazione integrativa (entro il termine di trasmissione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo) al fine di apporre il visto di conformità mancante ovvero per mutare la modalità di utilizzo dell'eccedenza di credito IVA (in compensazione o a rimborso). Il contribuente può, altresì, presentare un nuovo modello TR per correggere quanto indicato nel quadro TD del modello precedentemente trasmesso: i) per modificare la modalità di utilizzo del credito infrannuale; ii) per comunicare altre variazioni inerenti il rimborso (condizioni per l'esonero dalla garanzia; presupposti per il rimborso prioritario). Inoltre, la circolare in commento ha fornito chiarimenti anche con riguardo ai soggetti che hanno ricevuto avvisi di accertamento nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso e che, in base all'art. 38-bis co. 4 lett. b) del DPR 633/72, sono tenuti a prestare apposita garanzia nel caso in cui l’importo chiesto a rimborso sia superiore a 15.000 euro e la differenza fra l’importo accertato e l’imposta dovuta o il credito dichiarato sia superiore, per ciascuno dei due anni precedenti l’istanza, alle soglie stabilite dallo stesso art. 38-bis co. 4 citato. A tal fine, l’Agenzia ha chiarito che l’adesione alla proposta dell’Ufficio o al contenuto del processo verbale di constatazione sono atti equiparabili alla notifica dell’avviso di accertamento e che, in caso di richiesta di rimborso superiore a 15.000 euro, gli “importi accertati” cui fare riferimento sono quelli risultanti dall'atto di adesione o dal processo verbale. La disposizione di cui all'art. 38-bis co. 4 lett. b) del DPR 633/72 si applica anche in caso di definizione dell’accertamento mediante strumenti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ecc.). In tale circostanza, la differenza fra l’importo accertato e l’imposta dovuta o il credito dichiarato va riferita agli importi così come rideterminati a seguito della definizione.
Categorie:Iva  –  Rimborso
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