14 gennaio 2015

Ravvedimento dal 01.01.2015: ridotto il tasso legale di interesse allo 0,5% e nuove riduzioni applicabili alle sanzioni

Daily news n. 7 del 14.01.2015 a cura di Mauro Muraca

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E’ stato aggiornato con il decreto del 11 dicembre 2014, firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, il tasso percentuale di interessi. Secondo quanto previsto dal nuovo decreto, la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d’anno è sceso allo 0,5%, in luogo del 1% vigente fino al 31.12.2014. La nuova misura del tasso d’interesse ha riflessi sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997. Ne consegue che, i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2015 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2014 dovranno calcolare e poi sommare fra loro: i) gli interessi calcolati al tasso legale del 1% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2014; ii) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,5% per il periodo che va dal 01° Gennaio 2015 alla data di regolarizzazione della violazione. Peraltro, a seguito della modifica del tasso legale di interesse, con il DM 22.12.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2014 n. 300, sono stati adeguati i coefficienti per la definizione del valore delle rendite e pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto ed abitazione. In particolare, il DM 22.12.2014 ha: i) fissato nella misura di 200 il coefficiente per la determinazione del valore delle rendite; ii) modificato la tabella da allegare al DPR 131/86 per la definizione del valore dell'usufrutto vitalizio. Infine, ad opera della Legge di Stabilità 2015, viene modificato l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) ed, in particolare: i) si assiste alle riduzioni degli ambiti temporali e il periodo entro cui le stesse si applicano; i) introdotta l’abrogazione, ma solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, del vincolo di inutizzabilità nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Dunque, si potrà ricorrere al ravvedimento sempre, a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni “automatiche” di controllo delle dichiarazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis, 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972; ii) scompare l'acquiescenza integrale ai PVC, agli inviti al contraddittorio e agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle entrate (non preceduti da PVC o invito).
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