5 aprile 2019

Strutture sanitarie private e riscossione accentrata: comunicazione telematica entro il 30 aprile 2019

Daily news n. 65 del 05.04.2019 a cura di Omar Rigamonti

Strutture sanitarie private e riscossione accentrata: comunicazione telematica entro il 30 aprile 2019 - Daily news n. 65 del 05.04.2019 a cura di Omar Rigamonti€ 6,00

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L’art. 1, commi 38-42 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto, come noto, una particolare disciplina per la riscossione dei compensi dovuti per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti. In particolare, a partire dall’01.03.2007, ricorre l’obbligo in capo alle strutture sanitarie di: i) incassare il compenso in nome e per conto del professionista e riversarlo a quest’ultimo; ii) annotare il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura nella propria contabilità o in un apposito registro; iii) comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo dei compensi riscossi per ciascun professionista, utilizzando l’apposito modello “SSP” da trasmettere entro il 30 Aprile di ciascun anno con riferimento ai compensi corrisposti nell’anno precedente. Pertanto, entro il prossimo 30.04.2019 le strutture sanitarie private saranno tenute alla presentazione, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, il modello SSP per la comunicazione dell’ammontare dei compensi riscossi nel periodo 1.1 – 31.12.2018 per l’attività medica esercitata da ciascun professionista nella struttura stessa. Si rammenta che è irrogabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9 del DLgs. 471/97 da 1.000,00 euro a 8.000,00 euro in caso di violazione degli obblighi di: i) incasso del compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo; ii) registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie ovvero in apposito registro, secondo quanto riportato in precedenza. E’ applicabile, invece, la sanzione da Euro 250,00 ad Euro 2.000,00 di cui all’ art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati in esame.
Categorie:Adempimenti
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