3 febbraio 2014

Visto di conformità per utilizzo di crediti da Modello Unico e Irap superiori a 15.000 Euro: chiarimenti di Telefisco 2014

Daily news N. 30 del 03.02.2014 a cura di Lara Salmistraro

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L’art. 1 co. 574 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione nel modello F24 dei crediti relativi alle imposte dirette, alle ritenute e all’IRAP, per importi superiori a Euro 15.000,00 annui. Le norme di riferimento, tuttavia, non specificano nel dettaglio quali verifiche debbano porre in essere i soggetti abilitati, ai fini del rilascio del visto. L’art. 2 del DM 31.5.99 n. 164 si limita a stabilire che il rilascio del visto implica: i) il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, e lo scomputo delle ritenute d’acconto; ii) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA; iii) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Con esclusivo riferimento alla compensazione dei crediti IVA, la circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 57 ha precisato che le verifiche non comportano valutazioni di merito ma solo un “riscontro formale” e ha definito il contenuto dei controlli necessari ai fini del rilascio del visto. Recentemente, in occasione di TELEFISCO 2014, i funzionari delle entrate hanno fornito talune precisazioni con riferimento alla suddetta novità introdotta dalla manovra: i) le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la compensazione orizzontale dei crediti (IRPEF, IRES, e IRAP); ii) il limite di € 15.000, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione; iii) la compensazione di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15mila euro non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione; iv) il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) può essere utilizzato in compensazione senza applicare dei limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.
Categorie:Compensazioni  –  Professionisti
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