16 luglio 2020

Dal 1 Luglio credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici

News per i clienti dello studio n. 107 del 16.07.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'articolo 22 del DL 124/2019 riconosce agli esercenti attività di impresa, arti o professioni (con ricavi/compensi non superiori a 400.000,00 euro) un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d'imposta riguarda le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020. Conseguentemente, restano escluse dall’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA (es. le commissioni relative alle carte “business). Il credito d'imposta è utilizzabile: i) esclusivamente in compensazione tramite F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97; ii) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d’imposta deve essere altresì indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo, ma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono: i) trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie ai fini del credito d'imposta (provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2020 n. 181301); ii) trasmettere telematicamente agli esercenti, tramite PEC o mediante pubblicazione nell'on line banking dell'esercente, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte (provv. Banca d'Italia 21.4.2020). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 e non rileva fiscalmente.
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