5 luglio 2023

La deducibilità degli ammortamenti degli immobili strumentali dei professionisti

News per i clienti dello studio n. 71 del 05.07.2023

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, a dispetto di quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, ove è possibile individuare tre differenti tipologie di immobili strumentali (per natura, per destinazione e per destinazione pro tempore), nell’ambito del reddito di lavoro autonomo si considerano strumentali soltanto gli immobili “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione” da parte del possessore, indipendentemente dalla categoria catastale a cui i fabbricati appartengono. Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, la strumentalità di un fabbricato si desume dalla circostanza che l’immobile viene utilizzato in via esclusiva nell’attività artistica o professionale, a nulla rilevando la mera volontà del contribuente di considerare lo stesso acquisito a titolo personale (Risoluzione n. 13/E/2010). Come verrà esaminato nel prosieguo della presente informativa, il trattamento fiscale degli ammortamenti degli immobili strumentali di proprietà del professionista è differente a seconda della data di acquisto o di costruzione del fabbricato: i) immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990, per i quali è consentita la deduzione delle quote annuali di ammortamento, applicando un’aliquota del 3%; ii) immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 fino al 31 dicembre 2006, per i quali non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento e della rendita catastale a decorrere dall’1gennaio 1993; iii) immobili acquistati o costruiti dall’1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, per i quali le quote di ammortamento sono deducibili, ma ridotte ad 1/3 per i soli periodi 2007, 2008 e 2009; iv) immobili acquistati o costruiti dall’1° gennaio 2010, per i quali le quote di ammortamento non sono ammesse in deduzione.
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