27 giugno 2023

La deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione nel reddito d’impresa

News per i clienti dello studio n. 67 del 27.06.2023

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di vitto e alloggio è limitata al 75% del relativo ammontare. Il regime di deducibilità parziale (nella misura del 75%) trova applicazione anche nelle seguenti fattispecie: i) spese di vitto e alloggio sostenute nell’ambito del territorio comunale, da parte di lavoratori dipendenti e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; ii) spese di vitto e alloggio pagate in relazione alle trasferte dei soci di società di persone (Circolare n. 6/E/2009); iii) spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza, a loro volta deducibili nel periodo di sostenimento, nel rispetto dei criteri prescritti nell’articolo 108, comma 2, del TUIR e D.M. 19.11.2008 (Circolare n. 53/E/2008). La disposizione limitativa trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell'alveo delle spese di rappresentanza. In altri termini, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per finalità di rappresentanza sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 75%, nei limiti previsti per la deducibilità delle spese di rappresentanza, vale a dire: i) all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 di euro; ii) allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000 di euro e fino a 50.000.000 di euro; iii) allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000 di euro. In pratica, le spese di vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" devono essere: i) in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75% (art. 109 co. 5 del TUIR); ii) in secondo luogo, sommate alle altre spese di rappresentanza; iii) infine, sottoposte ai suddetti limiti di deducibilità.
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