21 giugno 2023

Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione: disposta la sospensione dei termini dei versamenti

News per i clienti dello studio n. 65 del 21.06.2023

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL 61/2023 ha previsto diverse agevolazioni riguardanti i soggetti che all'1.5.2023 avevano la residenza, la sede legale oppure operativa nei territori individuati nell'allegato A al DL stesso. Tra le altre, si segnalano le seguenti: i) sospensione dei versamenti di natura tributaria e contributiva in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023; ii) sospensione dei versamenti delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023; iii) sospensione del termine di pagamento del diritto annuale in scadenza dall'1.5.2023 al 30.6.2023 (il pagamento va eseguito al termine della sospensione); iv) sospensione degli adempimenti tributari in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023; v) sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, i cui termini riprenderanno a decorrere dall'1.9.2023. L'art. 3 del DL 61/2023 ha sospeso, inoltre, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale per il periodo dall'1.5.2023 al 31.7.2023. La sospensione rileva solo se la parte o il suo difensore all'1.5.2023 avevano la residenza, il domicilio o la sede/studio legale in uno dei territori individuati dall'allegato 1 al decreto. A tale fine occorre, altresì, che la procura al difensore sia anteriore all'1.5.2023. Sono, altresì, sospesi i termini per la proposizione del ricorso, per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente e per le impugnazioni delle sentenze o per l'appello incidentale. Lo stesso dicasi per altri termini quali la riassunzione in rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92) e la ripresa del processo sospeso o interrotto (art. 43 del DLgs. 546/92).
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