3 novembre 2023

La sospensione giudiziale blocca temporaneamente il creditore

Il Fatto e il Diritto n. 39 del 03.11.2023 a cura di Gianfranco Antico

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La sospensione giudiziale dell’esecuzione di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come ogni ordine giudiziale di sospensione dell’esecuzione, blocca temporaneamente la possibilità per il creditore di agire in esecutivis; quindi essa preclude all’Amministrazione Finanziaria e al riscossore la possibilità di notificare la cartella di pagamento e ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione, che deve medio tempore fermarsi; ove l’iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente alla ridetta sospensione, non va dato corso agli atti successivi – inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, che per alcuni tributi ha sostituito la cartella – dovendo l’Amministrazione viceversa adottare a seguito della ridetta sospensione del giudice tutti i provvedimenti interni di segno e in direzione contraria alla prosecuzione dell’esecuzione (sentenza della Corte di Cassazione n.21824 del 20 luglio 2023).
Categorie:Accertamento
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