22 aprile 2022

Legittimo il sequestro preventivo della prima casa, anche se confluita in un fondo patrimoniale

Il Fatto e il Diritto n. 15 del 22.04.2022 a cura di Gianfranco Antico

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Il limite alla pignorabilità fissato dall’art.76, comma 1, lett.a), del D.P.R. n. 602 del 1973, si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori e non riguarda la "prima casa", ma "l'unico immobile di proprietà del debitore". Tale limite non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato, neanche nell’ipotesi in cui tale bene sia confluito in un fondo patrimoniale (Sentenza della Corte di Cassazione Sez.pen.n.6765 del 25 febbraio 2022).
Categorie:Accertamento  –  Giurisprudenza
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