29 aprile 2024

Cancellazione delle ipoteche nella vendita negoziale del curatore fallimentare: la pozione delle Sezioni Unite

Memory n. 71 del 29.04.2024 a cura di Antonio Nicotra

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 19.3.2024 n. 7337, ha affrontato la questione relativa all’applicabilità dell’art. 108 co. 2 del RD 267/42, e, in particolare, del potere del giudice di disporre la cancellazione delle ipoteche alla vendita attuata non all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima, ma in forma contrattuale, in adempimento di un preliminare in cui il curatore sia subentrato ai sensi dell'art. 72 co. 8 del RD 267/42. Risolvendo i contrasti interpretativi sul tema, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale, nel sistema del RD 267/42, l’art. 108 co. 2 prevede il potere purgativo del giudice delegato solo nell’ambito della liquidazione concorsuale dell’attivo. Viceversa, deve escludersi l’applicazione della norma e il potere purgativo nei diversi casi in cui il curatore agisca, nell’ambito dell’art. 72 co. 8 del RD 267/42, quale semplice “sostituto” del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. Con il presente lavoro si tenta di offrire una ricostruzione del tema oggetto di contrasti interpretativi giurisprudenziali e dottrinali anche alla luce delle novità introdotte dal Codice della crisi.
Categorie:Procedure Concorsuali
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