6 aprile 2020

Credito d’imposta locazioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF

Memory n. 68 del 06.04.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 65 del DL n. 18 del 17.03.2020 il legislatore ha introdotto un beneficio a favore dei soggetti danneggiati dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza sanitaria in corso. Viene previsto, in particolare, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione degli immobili appartenenti alla categoria catastale C/01 e riferito al mese di marzo 2020. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 20.03.2020, ha istituito il codice tributo da riportare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione a decorrere dallo scorso 25.03.2020 (la precedente risoluzione n. 12/E/2020 indicava invece le principali attività che possono beneficiarne). Più recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato alcuni chiarimenti sulle misure introdotte in occasione del DL 18/2020, tra cui l’indicazione che il beneficio trova applicazione solo con riferimento ai contratti di locazione, con esclusione di quei rapporti che prevedono, oltre la disponibilità del bene immobile, l’accesso ad altri beni e servizi (ad esempio affitto d’azienda). Vengono inoltre fornite numerose indicazioni circa le restanti misure introdotte dal DL n. 18/2020, con particolare riguardo all’ambito di applicazione della sospensione dei versamenti fiscali. Ora, con la circolare, n. 8/E del 03.04.2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue: i) l’agevolazione trova applicazione in caso di effettivo pagamento del canone di locazione; ii) l’agevolazione si applica solamente agli immobili inclusi nella categoria C/01, pertanto il beneficio non si applica agli immobili commerciali inclusi nella categoria catastale D/08. Segnaliamo che il codice tributo “6914” può essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non trova applicazione con riferimento alle attività indicate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.2020.
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