5 ottobre 2011

Deduzione integrale dei costi ultrannuali non superiori a 1.000 Euro per le imprese in semplificata: novità del decreto sviluppo

Memory n. 374 del 05.10.2011 a cura di Edoardo Martini

L’art. 7, co. 2, lett. s), del D.L. 13.5.2011, n. 70 (cd. “decreto sviluppo”) nell’ottica di prevedere delle semplificazioni per le imprese di piccole dimensioni, ha inserito una nuova disposizione all’interno del co. 3 dell’art. 66 del TUIR (norma che disciplina la determinazione del reddito delle imprese minori, ossia quelle che fruiscono del regime contabile semplificato), secondo cui “i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000”. La riportata disposizione, come si vedrà meglio nel seguito, contiene una deroga (per le sole imprese in semplificata) all’ordinario principio di competenza, previsto dall’art. 109, co. 2, lett. b), del TUIR, per le prestazioni di servizi, prevedendo la possibilità di dedurre il costo sostenuto per intero nell’esercizio in cui si riceve il documento di spesa, evitando in tal modo la contabilizzazione di ratei o risconti. Tuttavia, come riportato nella suddetta disposizione normativa, la portata di tale disposizione è limitata ai costi di importo non superiore a 1.000 euro, come risultante dal documento di spesa, e deve necessariamente riguardare costi riferiti a contratti con corrispettivi periodici, la cui maturazione avviene a cavallo di due esercizi. L’inserimento della novella legislativa all’interno dell’art. 66 del TUIR, e precisamente nel comma 3, e quindi nell’ambito delle regole di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata, sembra stia a significare che la regola descritta, se ne ricorrono i presupposti, è obbligatoria, e non meramente facoltativa.
Categorie:Irpef  –  Regimi contabili
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