18 marzo 2021

Divisione ereditaria: la Cassazione conferma l’orientamento su divisioni e conguagli rilevanti

Memory n. 50 del 18.03.2021 a cura di Franca Recenti

Con ordinanza n. 3988 del 16.02.2021 la Cassazione ha confermato che, nelle ipotesi di divisione, l’imposta di registro va applicata nella misura dell’1% prevista per gli atti dichiarativi ogniqualvolta le quote di fatto assegnate ai condividenti corrispondano alle quote di diritto loro spettanti, a prescindere dal fatto che siano soddisfatte con beni della comunione o meno. Attraverso tale pronuncia la Cassazione conferma l’orientamento già espresso nel corso del 2018 con sentenza n. 7606, nonché con le precedenti sentenze n. 17866/10, 20119/2012 e 17512/2017. Ricordiamo che, in occasione di alcuni provvedimenti di prassi, l’Agenzia ha fornito alcune precisazioni sull’argomento. In particolare, con risposta ad interpello n. 534 del 06.11.2020 l’Agenzia ha fornito precisazioni in relazione alla valutazione della massa comune nelle divisioni ereditarie specificando, tra le altre cose, che la base imponibile dei beni immobili compresi nell’attivo ereditario è determinata assumendo, per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio dei suddetti beni alla data della divisione (e non il valore catastale come ipotizzato dall’istante). Con la precedente risposta ad interpello n. 30 del 06.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’aliquota di imposta di registro applicabile in caso di assegnazione di beni in natura a seguito di atto di divisione. Un principio analogo a quello formalizzato dall’Agenzia delle Entrate, tra le pronunce di merito, è stato applicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con la sentenza n. 549/1/18 del 12.10.2018, in occasione della quale è stato analizzato il caso di una divisione giudiziaria asimmetrica della massa ereditaria.
Categorie:Giurisprudenza  –  Imposta di registro
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