11 maggio 2011

Il Decreto Sviluppo 'allarga' la contabilità semplificata ma intreccia i riferimenti tra i regimi contabili e la liquidazione Iva

Memory n. 198 del 11.05.2011 a cura di Alice Mazzoleni

Il Decreto Sviluppo in tema di semplificazione fiscale al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, è intervenuto con l’articolo 7, comma 1 lettera i) sul regime della contabilità semplificata, innalzandone i limiti per l’accesso indicati al’articolo 18 del DPR 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi. Più precisamente per i soggetti ammessi alla contabilità semplificata, ovvero le imprese individuali, gli enti non commerciali (relativamente alle eventuali attività commerciali collaterali) le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, i limiti passano da:
⇒ 309.874,14 euro a 400 mila euro di ricavi per le imprese di servizi;
⇒ 516.456,90 euro a 700 mila euro di ricavi per tutte le altre imprese.
Ciò premesso, si sottolinea che, alla luce della attuale formulazione della disposizione, tale nuova previsione ha effetto con riferimento al regime contabile adottabile (articolo 18 DPR 600/1973) ma non vale per le semplificazioni previste ai fini Iva (articolo 32 DPR 633/72) ossia ai fini dei limiti dimensionali che consentono di procedere alle liquidazioni e al versamento dell'Iva con periodicità trimestrale anziché mensile che restano fissati alle vecchie soglie. Vediamo di analizzare i riflessi di tale disallineamento.
Categorie:Decreto Sviluppo  –  Iva  –  Regimi contabili
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