13 luglio 2011

Il regime dei minimi dopo le modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2011

Memory n. 295 del 13.07.2011 a cura di Edoardo Martini

L’art. 27 della Manovra d’estate, come si legge nel comma 1, “per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”, introduce un regime “forfetario” (in sostituzione di quello dei “minimi”, nonché di quello dei “forfettini”) che si rende applicabile, alle sole persone fisiche, per i primi cinque anni di attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 5%. Tuttavia, come si vedrà meglio nel seguito, l’introduzione del suddetto regime avviene all’interno dell’attuale regime dei minimi, previsto dall’art. 1, co. da 96 a 117 della Legge n. 244/2007, con conseguenti ricadute anche in capo ai soggetti che attualmente fruiscono di tale regime. L’intervento normativo, è bene evidenziarlo, si muove nella direzione non di introdurre un ulteriore regime fiscale agevolato, quanto piuttosto di sistemare e concentrare quelli esistenti in un unico regime applicabile nei confronti di coloro che intendono sviluppare nuove attività, anche a seguito del collocamento in mobilità. L’aliquota prevista, pari al 5%, è certamente appetibile rispetto a quelle in essere per altri regimi, anche se l’applicazione di tale forfait è limitato a cinque anni, fermo restando che in tale arco temporale si fruisce dell’esonero pressoché generalizzato di tutti gli adempimento contabili e fiscali, in continuità con quanto già previsto dal regime dei contribuenti minimi.
Categorie:Manovra Correttiva 2011  –  Regimi contabili
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