8 ottobre 2010

Il tutoraggio per le nuove iniziative produttive ( articolo 13 Legge n.388/2000)

Il regime sostitutivo delle nuove iniziative produttive, di cui all’art.13 della L.388/2000, è un regime fiscale agevolato che può essere applicato alle nuove iniziative produttive; prevede una serie di semplificazioni contabili per il contribuente che lo adotta e il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10% limitatamente ai primi 3 anni di attività. Tale regime può essere adottato solamente dalle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa o di lavoro autonomo, oltre che dalle imprese familiari (in questa ipotesi l’imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell’impresa) mentre non è applicabile alle società, qualunque sia la loro veste giuridica, né alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato possono usufruire del tutoraggio ovvero di un servizio di assistenza gratuita grazie al quale il contribuente è assistito dall’Agenzia delle Entrate nell’assolvimento dei principali obblighi tributari. Scopo del presente intervento, dopo una breve sintesi dei tratti essenziali relativi al regime fiscale agevolato, è quello di ricordare che i contribuenti che se ne avvalgono possono usufruire del tutoraggio ovvero di un servizio di assistenza gratuita grazie al quale il contribuente è assistito dall’Agenzia delle Entrate nell’assolvimento dei principali obblighi tributari. Tale scelta comporta che vengano trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell’anno. Il 11 ottobre ( il 10 ottobre cade di domenica) è l’ultimo giorno per presentare in via telematica i dati relativi al terzo trimestre del 2010.
Categorie:Regimi Fiscali
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