24 gennaio 2012

L’affrancamento delle partecipazioni al 31 dicembre 2011: alcuni aspetti chiariti dal decreto attuativo

Memory n. 30 del 24.01.2012 a cura di Antonella Gemelli

La manovra di Ferragosto (approvata con D.L. 138/2011) contiene importanti novità sul fronte della tassazione dei redditi derivanti dai cd. “capital gain”. In particolare, l’art. 2, co. 6, del D.L. 13.8.2011, n. 138, dispone che “le imposte sostitutive (….) sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto “(DPR 917/86, ndr), “ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento”. Si tratta della misura dell’imposta sostitutiva applicabile ai redditi diversi (capital gain) realizzati su partecipazioni non qualificate, per le quali il prelievo “secco” passa dal 12,5% al 20%. Il successivo co. 9 del medesimo articolo disciplina l’efficacia del descritto innalzamento, precisando che si rende applicabile ai “redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012”. Al fine di evitare la “corsa” alle cessioni prima del 31 dicembre p.v. (tuttavia non sempre possibili), al fine di “sfruttare” la minor aliquota del 12,5%, il legislatore della manovra di Ferragosto (art. 2, co. 29) ha introdotto la possibilità di procedere all’affrancamento del valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011, corrispondendo sul plusvalore maturato alla predetta data l’imposta sostitutiva del 12,5%. Si tratta, in altre parole, di una sorta di tassazione sulla vendita virtuale della partecipazione, consentendo al contribuente, previo pagamento della citata imposta, di aggiornare il proprio costo fiscale della partecipazione al 1° gennaio 2012, così da assoggettare a tassazione del 20% “solamente” la quota parte della plusvalenza maturata a partire dalla predetta data. L’opportunità di aderire a tale “aggiornamento” offre lo spunto per effettuare alcune valutazioni soprattutto in relazione alla possibilità che da tale operazione possa emergere una minusvalenza, ipotesi che contesto economico attuale è certamente plausibile. In tal caso, quindi, si è posta la questione se tale minusvalore possa essere compensato con eventuali plusvalori derivanti dall’aggiornamento del costo di altre partecipazioni, ovvero se la “perdita” possa essere riportata negli esercizi successivi a scomputo di plusvalori realizzati in tali successivi esercizi. Per rispondere a tali interrogativi, come previsto dall’art. 2, co. 34, del D.L. n. 138/2011, in data 13 dicembre 2011 è stato emanato il decreto ministeriale, con il quale sono state altresì dettate le regole per la determinazione del valore della partecipazione al 31 dicembre 2011 le, come si vedrà in seguito, ricalcano in buona sostanza già quanto previsto in passato per un precedente affrancamento, ossia: frazione di patrimonio netto contabile, ovvero perizia di stima.
Categorie:Redditi diversi
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