10 gennaio 2014

Legge di stabilità 2014 - Società agricole: torna il regime catastale di determinazione del reddito

Memory n. 8 del 10.01.2014 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012) il legislatore ha previsto l'abrogazione delle agevolazioni previste, a favore delle società agricole di capitali e di persone, dai commi 1093-1094 dell'articolo 1 legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Sancisce, quest’ultima norma, che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno stesso, nell'esercizio di attività agricolo su di esso. Una seconda agevolazione, invece, prevede l'applicazione - a certe condizioni - di un coefficiente di redditività ai ricavi pari al 25%. Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2013 all'articolo 12 comma 26, i regimi opzionali previsti dai citati commi della legge finanziaria 2007 perdono efficacia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (l'anno di validità è stato spostato in avanti di due anni: la versione originaria del ddl prevedeva infatti il 31.12.2012). Con la legge di stabilità per il 2014 il legislatore ritorna sulle sue scelte, rendendo applicabile a partire dal 01.01.2014 le “vecchie” agevolazioni agricole.
Categorie:Legge di Stabilità  –  Regimi contabili
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