12 aprile 2021

Licenziamento ritorsivo solo con motivo illecito determinante

Memory n. 66 del 12.04.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sent. n. 4055 del 16.02.2021 la Cassazione ha stabilito, che in tema di licenziamento ritorsivo, il motivo illecito deve essere determinante, ovvero deve costitire l’unica effettiva ragione di recesso. Il motivo deve essere inoltre esclusivo, nel senso che il motivo illecito formalmente addotto deve risultare insussistente nel riscontro giudiziale. La verifica dei fatti allegati dal lavoratore, quindi, richiede il previo accertamento dell’insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. Ricordiamo che con il DL n. 87 del 12.07.2018, convertito con legge n. 96 del 09.08.2018, il legislatore ha modificato alcune disposizioni in materia di licenziamento, apportando alcuni correttivi che, nel complesso, prevedono l’incremento delle indennità spettanti al lavoratore. Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 3 del D.Lgs. n. 23 del 04.03.2015, nei casi in cui risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, al lavoratore spetta un’indennità non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 (in precedenza da 4 a 24) per le aziende oltre i 15 dipendenti. Per le aziende che non raggiungono il predetto limite occupazionale, invece, il risarcimento spettante varia da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità. In tale contesto, il licenziamento ritorsivo (trattato dalla pronuncia in commento) rappresenta una delle ipotesi più gravi e maggirmente sanzionate dal legislatore: qualora sussista tale fattispecie è dovuta al lavoratore un’indennità risarcitoria non inferiore alle 5 mensilità, a cui si aggiunge la reintegra nel posto di lavoro (in alternativa ad un’indennità di ulteriori 15 mensilità). Considerata la rilevanza della fattispecie, dal punto di vista sanzionatorio, le condizioni necessarie affiché possa essere affermata la sua sussistenza prevedono non solo l’esistenza di un motivo illecito determinante, ma l’assenza di ulteriori motivazioni poste alla base del licenziamento.
Categorie:Giurisprudenza  –  Lavoro
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