14 luglio 2011

Manovra correttiva 2011. Modifiche alla disciplina sanzionatoria in caso di omesso versamento: il ravvedimento" sprint"

Memory n. 297 del 14.07.2011 a cura di Edoardo Martini

L’art. 23, co. 31, del D.L. 98/2011, apporta alcune modifiche al testo normativo dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, in materia di ritardati od omessi versamenti. In particolare, come si legge nella stessa disposizione normativa, “per coordinare l’entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti”, è stata soppressa la parte del co. 1 del predetto art. 13 laddove si prevedeva un’ulteriore riduzione della sanzione del 30%, stabilita per gli omessi versamenti, in relazione ai “versamenti riguardanti crediti assistititi integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni”. Tale riduzione era prevista in misura pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Con la manovra 2011, la “cancellazione“ del predetto periodo comporta un’estensione generalizzata della descritta riduzione delle sanzioni, laddove il versamento avvenga spontaneamente entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Come confermato dalla lettura della relazione illustrativa al decreto, “la modifica assolve pertanto alla finalità di rendere il sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l’aderenza della sanzione stessa alla gravità dell’adempimento”.
Categorie:Manovra Correttiva 2011  –  Regimi contabili
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