28 gennaio 2013

Nuovo regime di Iva per cassa: i primi chiarimenti delle Entrate nel Videoforum 2013

Memory n. 42 del 28.01.2013 a cura di Mauro Muraca

Il novellato regime di IVA per cassa (art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83) prevede che: i) l’imposta sul valore aggiunto esposta sulle fatture attive - relative alla cessioni di beni e alle prestazioni di servizi emesse a cessionari o committenti (che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione) - diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi; ii) l’imposta sul valore aggiunto esposta sulle fatture passive - relativa agli acquisti dei beni o dei servizi – diviene detraibile soltanto al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Recentemente, nel corso di un incontro con la stampa specializzata (videoforum 2013), sono stati forniti ulteriori chiarimenti in relazione all’applicazione del suddetto regime di IVA per cassa, operativo a partire dal 1° dicembre 2012 ed, in particolare: i) la cessione del credito non dà luogo all'esigibilità dell'imposta fino a quando il debitore ceduto non ha pagato la somma dovuta al cessionario del credito. Se tale momento non è conoscibile, l'imposta deve essere imputata nella liquidazione relativa al periodo in cui è avvenuta la cessione; ii) in caso di pagamento con mezzi diversi dal contante, si deve avere riguardo alla data di accreditamento del corrispettivo risultante dai conti bancari. In caso di pagamento con bonifico bancario, conta la "data disponibile", ossia il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata; iii) le note di variazione emesse prima dell'esigibilità dell'imposta rettificano l'imposta stessa, mentre quelle emesse successivamente devono essere imputate nella prima liquidazione utile; iv) per il cedente/prestatore, il differimento della detrazione opera per tutti gli acquisti, compresi quelli relativi ad operazioni escluse dal regime dell'IVA per cassa, a meno che sia possibile separare le attività ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72; tale possibilità è esclusa per le operazioni con l'estero, come le cessioni/prestazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72.
Categorie:Iva  –  Regimi contabili
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