26 giugno 2015

Omesso versamento acconto IMU: i termini per il ravvedimento operoso

Memory n. 196 del 26.06.2015 a cura di Franca Recenti

Entro il 16 giugno 2015, i contribuenti, titolari di beni immobili sul territorio nazionale, avrebbero dovuto procedere al versamento delle prima rata di acconto dell’IMU. I ritardatari che non sono arrivati puntuali alla scadenza del 16 giugno 2015, possono sanare la loro posizione e non pagare le sanzioni in misura piena (pari al 30% dell’imposta dovuta e non versata), avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, pagando, unitamente alla rata non versata, una mini sanzione e gli interessi legali dovuti per ogni giorno di ritardo. Sul punto, si rammenta che, a partire dal 1° gennaio 2015, l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) è cambiato drasticamente. Infatti, con le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2015, il ravvedimento ha perso i limiti temporali per il suo utilizzo. Tuttavia, non tutte le novità apportate in materia di ravvedimento operoso possono applicarsi ai tributi di competenza comunale. Tra tutte le nuove norme, infatti, l’unica che vale anche per i tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate è la possibilità di utilizzare il nuovo ravvedimento medio, e cioè la riduzione della sanzione a 1/9 se ci si ravvede entro 90 giorni. Pertanto, siccome per l’omesso versamento si applica la sanzione del 30% (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), la sanzione ridotta è pari al 3,33% (1/9 del 30%). Sintetizzando, il ravvedimento in materia di omesso versamento acconto IMU può avvenire pagando la sanzione del 30% ridotta: i) a 1/10, ridotta ulteriormente a 1/15 per giorno di ritardo, per i ritardi sino a 14 giorni, ossia entro il 30 giugno 2015 (art. 13 comma 1 lettera a) del DLgs. 472/97, in sintonia con l’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97); ii) a 1/10, per i ritardi da 15 a 30 giorni, ossia dal 1° luglio al 16 luglio 2015 (art. 13 comma 1 lettera a) del DLgs. 472/97); iii) a 1/9, per i ritardi da 31 a 90 giorni, ossia dal 17 luglio al 14 settembre 2015 (art. 13 comma 1 lettera a-bis) del DLgs. 472/97, introdotta dalla L. 190/2014 e operante per tutti i tributi; iv) a 1/8, per i ritardi da 91 giorni a un anno dalla commissione della violazione (art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97).
Categorie:IMU  –  Ravvedimento
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