15 aprile 2021

Premi produttività: riconosciuti gli accordi con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali

Memory n. 69 del 15.04.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 176 del 16.03.2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detassazione prevista per i c.d. “premi di produttività” spetta anche nel caso in cui l’azienda stipuli un contratto con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se esterne all’azienda. Questa, in particolare, può recepire il contratto collettivo territoriale di settore e applicare quindi l’imposta sostitutiva sui premi di risolutato, anche nel caso in cui sia sprovvista di sindacati aziendali. Rispetto alla disciplina dei premi di produttività ricordiamo che con DL n. 50 del 24.04.2017 l’agevolazione prevista (stabilizzata con legge n. 208 del 28.12.2015) è stata affiancata da uno sgravio contributivo a favore sia dei dipendenti, sia del datore di lavoro (di fatto sostitutiva dell’incremento del massimale agevolabile a titolo di premio produttività). Con la circolare n. 104 del 18.10.2018 l’INPS ha specificato le modalità di fruizione dell’agevolazione, con particolare riferimento alla compilazione del flusso UNIEMENS e DMAG. Rispetto al regime di tassazione agevolata (o di detassazione a seconda dei casi) non si devono segnalare recenti modifiche: i contribuenti potranno quindi beneficiare di un regime agevolato di tassazione del 10% per i premi fino a 3.000 euro, in alternativa alla detassazione totale per accantonamenti in fondi di previdenza, assistenziali, per servizi di istruzione o educativi, per premi erogati tramite voucher o sotto forma di partecipazioni azionarie come negli anni precedenti al 2019. Ricordiamo che, in caso di coinvolgimento paritetico nell’organizzazione del lavoro, viene prevista la concessione di un ulteriore beneficio sotto forma di sgravio contributivo.
Categorie:Lavoro
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