7 novembre 2016

Ravvedimento operoso: il punto dopo gli ultimi chiarimenti operativi dalle Entrate

Memory n. 309 del 07.11.2016 a cura di Franca Recenti

L’Agenzia delle Entrate, con la nuova circolare n. 42/E del 12.10.2016 ha fornito alcune nuove precisazioni in materia di ravvedimento operoso, analizzando alcune fattispecie di applicazione e le relative sanzioni applicabili. Tra i vari chiarimenti forniti segnaliamo, in particolare, la correzione delle dichiarazioni entro e oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine: secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contribuente non abbia presentato entro il termine ordinario la dichiarazione ma la presenta entro 90 giorni dalla scadenza, deve provvedere al pagamento della sanzione ridotta secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 472/97. Si deve applicare, in particolare, la sanzione per omessa dichiarazione prevista nel caso in cui dall’inadempimento non sorga un debito tributario (da 250 a 1.000 euro, ridotta ad 1/10 del minimo per effetto del ravvedimento). Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile effettuare il ravvedimento in un momento successivo al versamento del tributo: in questo caso, per determinare la riduzione della sanzione rileva il momento in cui la stessa viene effettivamente regolarizzata, cioè versata (ad esempio, il versamento della sanzione ridotta può essere successivo al versamento del tributo o degli interessi). Attenzione però, se interviene un atto di accertamento o di liquidazione tra un versamento e l’altro, il ravvedimento non si può perfezionare.
Categorie:Ravvedimento
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 9
Videoconferenza: professionista
8 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 255,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
9 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA