22 giugno 2017

Regolarizzazione dei costi black list

Memory n. 191 del 22.06.2017 a cura di Franca Recenti

La normativa sulla deducibilità dei costi “black list” è stata oggetto, in questi ultimi anni, di significativi interventi normativi, l’ultimo dei quali ad opera della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha abrogato – con decorrenza il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) - il regime dei costi derivanti da operazioni “black list”. L’abrogazione della speciale disciplina sulla deducibilità dei costi “black list” comporta, peraltro, il venir meno dell’obbligo di separata indicazione di tali oneri in dichiarazione il cui inadempimento, nel regime vigente fino al periodo d’imposta 2015, avrebbe comportato l’applicazione: i) della sanzione amministrativa per violazione dell'obbligo dichiarativo di cui al citato art. 8, co. 3-bis, del D. Lgs. 471/1997 "in misura pari al 10 per cento delle spese non segnalate, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro", irrogabile sia in caso di mancata indicazione dell’importo eccedente il valore normale che per la parte non eccedente al predetto limite; ii) della sanzione correlata all’infedele dichiarazione di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 471/97 qualora, in presenza di una deduzione del costo “black list” oltre il valore normale del bene o servizio acquistato, non sia dimostrata la prova circa la sussistenza della esimente dell'effettivo interesse economico. Peraltro, secondo quanto precisato dalla C.M. 39/E/2016, non trova applicazione il principio del “favor rei” per le sanzioni di cui agli artt. 1 e 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, in quanto l’abrogazione dell'art. 110 del D.P.R. 917/1986, ad opera dalla L. 208/2015, decorre dal 2016. Ad ogni modo, sebbene risulti inapplicabile il favor rei, resta comunque riconosciuta, al contribuente, la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs 472/97: l’entità delle sanzioni “ravvedibili” variano, però, a seconda del fatto che la dichiarazione integrativa sia presentata prima o dopo l’avvio di controlli.
Categorie:Ravvedimento
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