1 aprile 2019

Sanatoria violazioni formali: istruzioni operative

Memory n. 69 del 01.04.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con provvedimento n. 62274 del 15.03.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione della c.d. sanatoria delle violazioni formali prevista dall’articolo 9 del DL n.119 del 23.10.2018. L’istituto, come noto, prevede l’applicazione di una sanzione in misura fissa (200 euro) per la regolarizzazione di tutte quelle violazioni che non hanno influito sulla determinazione della base imponibile. Possono essere regolarizzati, a titolo esemplificativo, gli obblighi comunicativi relativi alle liquidazioni IVA, dei dati delle fatture, nonché le comunicazioni inerenti il vecchio spesometro. Sorgono più dubbi, invece con riferimento alle comunicazioni che non sono direttamente collegate ad una violazione in materia IVA, IRAP o di imposte sui redditi (a titolo esemplificativo le sanzioni previste per le comunicazioni degli intermediari finanziari). Risultano sanabili, inoltre, le violazioni riferite all’omessa o irregolare inversione contabile, l’omessa regolarizzazione del cessionario e l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano sussistenti i requisiti per la medesima. Possono essere sanate, inoltre, le dichiarazioni di inizio, variazione e cassazione attività ai fini IVA. Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata: i) le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia IVA, IRAP e imposte sui redditi; ii) le violazioni formali relative ad un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19.12.2018; iii) le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all’IVIE e IVAFE. I versamenti necessari per la regolarizzazione della posizione fiscale ammontano a 200 euro per ogni periodo d’imposta da regolarizzare, da versare tramite modello F24 entro il prossimo 31.05.2019 (o in due rate di uguale importo da versare in data 31.05.2019 e 02.03.2020). Il codice tributo da utilizzare per effettuare i pagamenti relativi alla sanatoria è stato definito con risoluzione n. 37/E del 21.03.2019.
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