13 maggio 2013

Società agricole e regime catastale: i chiarimenti delle Entrate

Memory n. 216 del 13.05.2013 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012) il legislatore ha previsto l’abrogazione delle agevolazioni previste, a favore delle società agricole di capitali e di persone, dai commi 1093-1094 dell’articolo 1 legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Sancisce, infatti, la norma che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno stesso, nell’esercizio di attività agricolo su di esso. Una seconda agevolazione, invece, prevede l’applicazione – a certe condizioni – di un coefficiente di redditività ai ricavi pari al 25%. Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità all’articolo 12 comma 26, i regimi opzionali previsti dai citati commi della legge finanziaria 2007 perdono efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (l’anno di validità è stato spostato in avanti di due anni: la versione originaria del ddl prevedeva infatti il 31.12.2012). Con la circolare n. 12/E del 03.05.2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni circa la decorrenza delle nuove disposizioni, specificando che sin dallo scorso 01.01.2013 i contribuenti non potranno più esercitare l’opzione per il regime agevolato: resteranno valide, quindi, solamente le opzioni già esercitate precedentemente a tale data.
Categorie:Regimi contabili
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