27 gennaio 2016

Tracciabilità degli obblighi di denaro contante per le associazioni sportive: novità regime sanzionatorio

Memory n. 22 del 27.01.2016 a cura di Omar Rigamonti

A decorrere dal 01.01.2015, è stato incrementato ad € 1.000,00 (in luogo del previgente importo di € 516,00) il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi previsto per i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91, ovvero: i) società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici ; ii) associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro. Più precisamente, l’obbligo di tracciabilità, precedentemente fissato ad € 516,46, è stato aumentato ad € 1.000,00, così come già previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 49 del DLgs. 231/2007. Occorre, comunque, verificare, ora, come opera tale limite atteso che, a decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è stato innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro. In buona sostanza, dovrà essere chiarito se il nuovo limite di 3.000,00 euro, rispetto a quello di 1.000,00 euro, sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate. La questione non è di poco conto poiché la non ottemperanza dei predetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti (di ammontare superiore ad euro 1.000,00) comporta, a norma dell’art. 25 comma 5, della L. n. 133/1999 l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 che variano da un importo minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.000,00. Non risulta più applicabile, invece, a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. 24.9.2015 n. 158 (di riforma delle sanzioni amministrative tributarie) la sanzione più severa che prevedeva, fino al 31.12.2015, la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/91, nel caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e pagamenti di importo pari o superiore ad euro 1.000,00. Si rammenta, infatti, che la legge di stabilità 2016, modificando l'art. 15 del DLgs. 24.9.2015 n. 158, ha anticipato all'1.1.2016 la riforma delle sanzioni amministrative tributarie, la cui decorrenza era originariamente fissata all'1.1.2017.
Categorie:Antiriciclaggio
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