29 novembre 2018

Transito dal regime di vantaggio di cui al DL 98/2011 al regime forfetario

Memory n. 332 del 29.11.2018 a cura di Franca Recenti

Con la risposta interpello 20.11.2018 n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per effetto delle modifiche che hanno interessato il regime di vantaggio (DL 98/2011) e quello forfetario (L. 190/2014): i) coloro che hanno iniziato ad applicare il regime di vantaggio entro il 31.12.2014 possono liberamente transitare al regime forfetario, benchè si siano avvalsi della possibilità prevista dall'art. 1 co. 88 della L. 190/2014 di continuare ad applicare il regime di vantaggio per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività o fino ai 35 anni di età; ii) coloro che hanno iniziato ad applicare il regime di vantaggio dopo il 31.12.2014 (ossia nel 2015, ultimo anno in cui lo stesso poteva essere scelto) possono transitare al regime forfetario dopo un triennio (2015-2016-2017). Nella fattispecie oggetto di interpello, è stato quindi ammesso il transito al forfetario dal 2018 per un soggetto che aveva iniziato l'attività nel 2014 in regime di vantaggio, continuativamente applicato fino al 2017; inoltre, può essere applicata la tassazione ridotta al 5% ancora per il 2018, ultimo anno residuo al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività. Rispetto al caso similare di un contribuente che aveva applicato ininterrottamente il regime di vantaggio dal 2013 al 2016, la DRE Veneto, con la risposta all'interpello 29.3.2017 n. 907-10/2017, aveva negato l'accessibilità al regime forfetario per l'anno 2017, in quanto vincolato al regime di vantaggio precedentemente iniziato.
Categorie:Regimi contabili
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 9
Videoconferenza: professionista
8 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 255,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
9 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA