20 ottobre 2015

Visto infedele modello 730/2015: ravvedimento entro il prossimo 10 novembre 2015

Memory n. 299 del 20.10.2015 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L'attività di verifica della conformità effettuata sui dati del modello 730, compresi quelli già indicati nel modello 730 precompilato, comporta, in capo al CAF e al professionista abilitato, l'assunzione delle previste responsabilità, disciplinate dall’art. 39 del D.Lgs n. 241/1997, così come modificate dall’art. 6, co. 1, del D.Lgs n. 175/2014, a seguito dell’introduzione della dichiarazione precompilata. In relazione ai modelli 730, i CAF e i professionisti che rilasciano il visto di conformità infedele: i) non sono più soggetti alla sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582; ii) sono tenuti al pagamento, a favore dello stato o del diverso ente impositore di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione del 30% e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (controllo formale delle dichiarazioni) salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, come nel caso in cui costui abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta (C.M. 23 marzo 2015, n. 11/E, par. 8.1). Il CAF o il professionista potrà, comunque, evitare la responsabilità relativa all'imposta (e agli interessi) solo se, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero – in mancanza del consenso di quest’ultimo – una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, il cui contenuto è stato definito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2015. In tali casi, la somma dovuta dal CAF o dal professionista sarà pari all'importo della sola sanzione, mentre il versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi spetterà al contribuente. Peraltro, in presenza di una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero di trasmissione di una comunicazione rettificativa dei dati, la somma dovuta – pari all'importo della sola sanzione (30% dell’imposta) e gli interessi – potrà essere ridotta ad un ottavo (3,75%), ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 472/1997, se il relativo versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. A tal fine, occorre utilizzare il modello F24, indicando, oltre ai propri dati anagrafici: i) il codice fiscale del contribuente nel rigo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"; ii) il nuovo codice identificativo "73" (denominato "Contribuente"); iii) il codice tributo "8925".
Categorie:Ravvedimento
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