2 febbraio 2021

Dichiarata incostituzionale l’indeducibilità IMU sugli immobili strumentali per il 2012

Daily news n. 17 del 02.02.2021 a cura di Sandro Cerato

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La Corte Costituzionale, con la sentenza 262 del 4 dicembre 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del DLgs. 14.3.2011 n. 23 che, nella formulazione in vigore per il 2012, prevedeva l’integrale indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi (e dall’IRAP), in considerazione del fatto che l’IMU sugli immobili strumentali costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto insussistenti i presupposti per dichiarare incostituzionali le disposizioni vigenti per i periodi di imposta successivi al 2012, in quanto queste ultime norme hanno gradualmente riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi, attraverso un’evoluzione normativa “virtuosamente” sfociata nella previsione della totale deducibilità a partire dal periodo 2022. Si rammenta, infatti, che a decorrere dal 2013, il legislatore ha gradualmente riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi: i) nella misura del 30% per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti “solari”); ii) nella misura del 20% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014 (2014, per i soggetti “solari”) e fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2018 (2018, per i soggetti “solari”); iii) nella misura del 50% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”); iv) nella misura del 60% per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti “solari”) e al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti “solari”); v) nella misura del 100% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”). Resta sempre confermata l’indeducibilità del tributo ai fini IRAP. La sentenza della Corte Costituzionale in rassegna è destinata ad esplicare i propri effetti sui rapporti giuridici pendenti, e, potenzialmente, anche sul versante delle istanze di rimborso, tenuto conto del fatto che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sono, salvo alcuni limiti, retroattivi.
Categorie:Giurisprudenza  –  IMU
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