14 dicembre 2020
La compensazione fiscale orizzontale nel fallimento e nel concordato preventivo
Daily news n. 218 del 12.12.2020 a cura di Michele Bana
La compensazione fiscale orizzontale nel fallimento e nel concordato preventivo - Daily news n. 218 del 12.12.2020 a cura di Michele Bana | € 6,00 + IVA |
La sussistenza, in capo al soggetto dichiarato fallito, di debiti iscritti a ruolo non impedisce al curatore la compensazione dei crediti tributari sorti nel corso della procedura con debiti erariali emersi durante il medesimo periodo: la posizione fiscale del fallito deve, quindi, essere considerata separatamente rispetto alla massa fallimentare (C.M. n. 13/E/2011). Tale principio, secondo il recente orientamento dell’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello del 6 novembre 2020, n. 536), è ritenuto applicabile anche al concordato preventivo, sebbene i due istituti presentino alcune sostanziali differenze.
Categorie:Procedure Concorsuali
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