18 settembre 2015

Locazioni immobiliari e ravvedimento operoso

Daily news n. 173 del 18.09.2015 a cura di Franca Recenti

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L'omessa registrazione del contratto di locazione e l'omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro sono delle violazioni per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa. Queste, in sintesi, le violazioni relative all’imposta di registro con le sanzioni applicabili: i) omessa o tardiva registrazione del contratto, dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta; ii) tardivo pagamento dell’imposta, 30% dell’imposta versata in ritardo. Il ravvedimento è lo strumento con il quale il contribuente può rimediare, spontaneamente ed entro termini ben precisi, alle violazioni tributarie commesse a seguito di omissioni o errori (pagamenti insufficienti o non eseguiti, redditi non dichiarati, dichiarazioni non presentate, contratti non registrati, ecc.). Dal 1° gennaio 2015 (per effetto delle novità della Legge di Stabilità 2015), per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e art. 54-bis del Dpr 633/1972). In particolare, per il tardivo pagamento dell'imposta di registro relativa ad annualità successive alla prima – ovvero decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'annualità – è ammesso il ravvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 del DLgs. 472/97 così come modificato dalla L. 190/2014 e 13 co. 2 del DLgs. 471/97 con una sanzione sarà pari: i) al 3% dell'imposta non versata, ridotta a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni; ii) al 3% dell'imposta non versata, se il ritardo nel versamento è da 15 a 30 giorni; iii) al 3,33% dell'imposta non versata, se il ritardo è compreso tra 31 e 90 giorni; iv) al 3,75%, se il ritardo nel versamento è superiore a 30 giorni ma non a un anno dalla data di commissione della violazione; v) al 4,29%, se il ritardo nel versamento è superiore ad un anno dalla data di commissione della violazione; vi) al 5%, se il ritardo nel versamento supera i 2 anni dalla data di commissione della violazione. Qualora la violazione venisse constatata mediante verbale ai sensi dell'art. 24 della L. 4/29, la sanzione è ridotta, invece, al 6%.
Categorie:Imposta di registro  –  Ravvedimento
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