22 luglio 2019

Requisiti di nomina e funzioni del curatore fallimentare

Daily news n. 138 del 22.07.2019 a cura di Michele Bana

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Il curatore è nominato dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi semestrali (art. 33 co. 5 del RD 267/42): il professionista incaricato deve essere in possesso delle caratteristiche previste dall’art. 28 del RD 267/42, recentemente integrate dal D.Lgs. 54/2018, con riguardo alle cause di incompatibilità. L’incarico deve essere accettato entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina, altrimenti il tribunale procede alla designazione di un altro professionista: il curatore deve, inoltre, comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata e i dati della procedura necessari ai creditori per procedere con la domanda di ammissione al passivo. I principali compiti del curatore sono riconducibili all’amministrazione del patrimonio fallimentare: compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.
La relativa disciplina ha recentemente formato oggetto di una modifica normativa, ad opera del D.Lgs. 14/2019, le cui disposizioni saranno, tuttavia, applicabili soltanto dal 15.8.2020: nel frattempo, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel RD 267/42 (c.d. Legge Fallimentare).
Categorie:Procedure Concorsuali
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